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BREXIT: aggiornate le norme per gli scambi commerciali tra UE e Regno Unito

Il Regno Unito ha lasciato il mercato unico e l’unione doganale. È necessaria, quindi, una ridefinizione delle norme che disciplinano i rapporti commerciali e altri settori di interesse dell’Unione europea quali, ad es., gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

A tal fine, il Regno Unito e l’Europa hanno sottoscritto ilTrade and Cooperation Agreement.

In particolare, l’Accordo sul commercio tra l’Unione europea e il Regno Unito stabilisce:

  • l'assenza di tariffe e contingenti qualora le merci siano conformi alle norme d’origine pertinenti secondo le quali:

- la merce esportata deve soddisfare i requisiti per ottenere l’origine UE e deve essere spedita direttamente in UK.

- l’esportatore deve fornire una valida attestazione di origine all’importatore UK.


A tal fine l’Unione Europea richiede che l’esportatore sia registrato nel sistema REX. Resta comunque fermo l’obbligo di assolvere le procedure doganali, benché facilitate dall’Accordo.

  • il pagamento dell’IVA di importazione qualora il venditore risieda fuori dal Regno Unito e venda merci ad acquirenti nel Regno Unito, spedite in colli per un valore uguale o pari a 152,66 euro. Se di importo superiore, l’IVA di importazione e l’imposta doganale dovranno essere sostenute dall’acquirente del Regno Unito.

  • che le merci in ingresso nell’UE devono soddisfare determinati standard sanitari e fitosanitari. Le disposizioni dell'Accordo non disciplinano, invece, gli scambi di merci tra l'UE e l'Irlanda del Nord.

  • che per l’esportazione di prodotti alimentari e bevande è necessario ottenere il codice EORI britannico e il numero di registrazione e di identificazione degli operatori.

  • nuove regole per la gestione comune delle risorse ittiche nelle acque di pertinenza secondo le quali la quota di pesca da parte delle flotte degli Stati membri dell'UE diminuirà del 15% il primo anno e del 2,5% ogni successivo, fino ad un obiettivo finale di riduzione del 25% rispetto alle quote attuali, in un periodo transitorio di 5 anni e mezzo (fino al 30 giugno 2026). Terminato il periodo transitorio, la discussione sulla ripartizione delle quote e dell'accesso alle acque sarà annuale sulla base di un’intesa tra le parti.

  • che la connettività per via aerea, stradale, ferroviaria e marittima proseguirà ininterrottamente e in modo sostenibile, anche se l'accesso ai mercati si ridurrà rispetto alle opportunità offerte dal mercato unico. Sono comprese disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra le parti avvenga in condizioni paritarie, in modo da non compromettere i diritti dei passeggeri e dei lavoratori né la sicurezza dei trasporti.

  • che continueranno ad essere garantiti i diritti dei cittadini dell'Unione che lavorano, si recano o si trasferiscono nel Regno Unito dopo il 1º gennaio 2021 e viceversa. L'accordo prevede l'esenzione dell'obbligo di visto di corto soggiorno (fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni). È consentito l'ingresso temporaneo senza obblighi di visto per motivi di lavoro nei casi di: trasferimenti intra-societari (movimenti all'interno di un'azienda con soggiorno di durata massima di 3 anni per dirigenti e specialisti), per prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti (con soggiorno di durata complessiva non superiore a 12 mesi), per visitatori di breve durata per motivi professionali (con soggiorno di durata complessiva non superiore a 90 giorni nell'arco di 12 mesi).

  • un nuovo modello per gli scambi e l'interconnettività, con garanzie di concorrenza aperta e leale, anche per quanto riguarda le norme di sicurezza per le attività offshore e la produzione di energia rinnovabile.


 


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